Statuto

Salti rapidi:
Art.1: generalità    Art. 2: scopo    Art. 3: soci    Art. 4: diritti e doveri    Art. 5: volontariato    Art. 6: organi    Art. 7: dimissioni   Art. 8: offerte   Art. 9: entrata in vigore

 

Art. 1
Generalità
E' costituita nella Diocesi di Lugano l'Ospitalità Diocesana per il trasporto dei malati a Lourdes
con decreto Vescovile del 23 gennaio 1931.
Essa è affiliata all' "Archiconfrérie de l'Hospitalité de Notre Dame de Lourdes" di Lourdes.
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Art. 2
Scopo

L'Ospitalità Diocesana ha per scopo:

2.1 offrire alle sorelle ed ai fratelli malati, nella più larga misura possibile, la gioia e la consolazione di pellegrinare a Lourdes, dove il Signore, per intercessione di Maria Immacolata, dona a tutti il suo amore che salva, che perdona e che guarisce. A tale scopo essa si atterrà alle istruzioni dell'Opera Diocesana Pellegrinaggi, alla quale Monsignor Vescovo ha riservato la propaganda e l'organizzazione dei pellegrinaggi.
2.2 collaborare, con carità cristiana e umana, al servizio e all'assistenza dei malati durante il pellegrinaggio a Lourdes e prolungare, nella vita di tutti i giorni, l'amore e l'attenzione verso quanti sono provati dalla sofferenza.
2.3 curare la formazione spirituale e tecnica del personale indicendo giornate di preghiera e di istruzione.
2.4 promuovere la partecipazione del personale ai pellegrinaggi diocesani ed agli "stages" annuali al servizio dell'Hospitalité di Lourdes.
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Art. 3
Soci
3.1 soci attivi: sono gli assistenti spirituali, i medici, i barellieri, le infermiere e le ausiliarie che abbiano compiuto i 18 anni e che, in forma di volontariato, prestano la loro opera di assistenza ai malati durante i pellegrinaggi diocesani a Lourdes, nonché durante le
manifestazioni diocesane. I soci non hanno l'obbligo di prestare servizio a Lourdes ogni anno; si propongono però di
compiere questo servizio il più sovente possibile.
3.2 soci contribuenti: sono coloro che versano una tassa sociale annua a sostegno delle attività dell'associazione.
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Art. 4
Diritti e Doveri
dei soci

Per essere soci attivi è sufficiente iscriversi per il servizio ai malati effettuato dall'Ospitalità durante un pellegrinaggio diocesano e versare la quota annuale. Auspicabile sarebbe l'aver frequentato un corso samaritano o un corso della Croce Rossa per l'assistenza ai malati.
I soci iscritti al pellegrinaggio sono tenuti a presenziare alle giornate di preparazione. In considerazione del servizio eminentemente caritativo e spirituale al quale sono chiamati, essi dovranno distinguersi non solo per la loro attitudine all'assistenza ai malati, ma anche e soprattutto per il loro spirito di servizio.
La prima quota sociale dovrà essere versata l'anno successivo a quello del primo pellegrinaggio.

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Art. 5
Volontariato

Tutti i servizi dell'Ospitalità sono volontari e non retribuiti, salvo il rimborso delle spese sopportate per conto dell'associazione.
Tanto i barellieri quanto le infermiere e le ausiliarie pagano per principio la rispettiva quota fissata per il pellegrinaggio al quale partecipano.

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Art. 6
Organi
L'Ospitalità Diocesana è composta dai seguenti organi:
6.1 l'Assemblea generale
6.2 il Consiglio direttivo
6.3 la Commissione di revisione

6.1. Assemblea

6.1.1 L'Assemblea generale dell'Ospitalità è convocata in riunione ordinaria una volta all'anno durante il primo trimestre e straordinariamente se viene richiesta da almeno un quinto dei soci o dal Consiglio direttivo.
La data della riunione viene comunicata ai soci almeno con due settimane di anticipo.
Le risoluzioni sono prese a semplice maggioranza dei voti dei presenti per alzata di mano, se l'Assemblea non decide un altro sistema.
6.1.2 L'Assemblea delibera sui seguenti punti:
- nomina del presidente del giorno e di due scrutatori
- approvazione del verbale dell'ultima assemblea
- rapporti annuali
- programma annuale
- nomine statutarie
- modifiche agli statuti
- tassa sociale

6.2. Consiglio Direttivo

6.2.1 L'Ospitalità è diretta da un Consiglio direttivo composto dagli assistenti spirituali (di nomina vescovile), dal presidente, dal capogruppo barellieri, dalla capogruppo infermiere e ausiliarie e da altri 8 membri tutti di nomina assembleare, tra i quali verranno designati un segretario e un cassiere.
Possono partecipare alle sedute anche i due responsabili del gruppo esploratori e l'eventuale membro di uno del "Conseils" dell'Hospitalité di Lourdes.
6.2.2 Alla carica di presidente possono accedere per principio solo titolari dell'Hospitalité di Lourdes. Il capogruppo dei barellieri e la capogruppo delle infermiere e ausiliarie devono pure essere per principio membri titolari o ausiliari dell'Hospitalité.
6.2.3 Il Consiglio direttivo rimane in carica per quattro anni ed è rieleggibile.
In caso di dimissioni prima della scadenza del mandato, l'Assemblea generale ordinaria nominerà il successore per il rimanente periodo di carica.
6.2.4 Il Consiglio direttivo è responsabile dell'adempimento dei compiti statutari. In particolare:
- convocazione del Consiglio direttivo ogni qualvolta le esigenze lo richiedono; la convocazione deve essere spedita, con l'ordine del giorno, almeno dieci giorni prima della riunione.
- convocazione dell'Assemblea generale, con la stesura dell'ordine del giorno ed il programma annuale.
- deliberazione delle spese ordinarie sino ad un massimo di Fr. 5'000.--.

Il Consiglio direttivo può deliberare se è presente la maggioranza dei membri. A parità di voti, il voto del presidente è decisivo.
Il Consiglio direttivo può promuovere eventuali azioni di sostegno per l'aiuto ad opere specifiche o per casi particolari.

6.3. Commissione di revisione

L'Assemblea nomina ogni due anni due revisori ed un supplente. I revisori sono convocati dal cassiere almeno otto giorni prima della data prevista per l'assemblea. Essi controllano il rendiconto annuale ed il patrimonio dell'associazione e presenteranno all'Assemblea un rapporto scritto.

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Art. 7
Dimissioni
È ritenuto dimissionario chi ne fa comunicazione scritta al Consiglio direttivo o non paga la tassa sociale da tre anni.
Il Consiglio direttivo può inoltre decidere la radiazione di un socio per motivi ritenuti gravi.
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Art. 8
Offerte
Sono benefattori dell'Ospitalità coloro che fanno un'offerta all'associazione.
Le offerte serviranno ad assicurare l'adempimento degli scopi dell'Ospitalità.
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Art. 9
Entrata in vigore
Il presente statuto, che sostituisce quello dell'8 luglio 1972, entra in vigore appena ottenuta l'approvazione dell'Ordinario Diocesano e dell'Assemblea generale.
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Il presidente dell'Ospitalità Diocesana
Ivo Pellegrini

 

Accettato dall'Assemblea generale il 27 gennaio 1996
Approvato dall'Ordinario Diocesano l’11 febbraio 1996.



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